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Sez. U, Sentenza n. 2775 del 08/02/2007 (Rv. 594804 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Domanda di restituzione delle maggiori somme pagate a titolo di rivalsa - Controversia tra il cedente ed il cessionario - Natura privatistica - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594804-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

In tema di IVA, spetta al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla domanda proposta dal consumatore finale nei confronti del professionista o dell'imprenditore che abbia effettuato la cessione del bene o la prestazione del servizio per ottenere la restituzione delle maggiori somme addebitategli in via di rivalsa per effetto dell'applicazione di un'aliquota asseritamente superiore a quella prevista dalla legge: poiché, infatti, soggetto passivo dell'imposta è esclusivamente colui che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, la controversia in questione non ha ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed Amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, che comporta un mero accertamento incidentale in ordine all'ammontare dell'imposta applicata in misura contestata. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la giurisdizione del giudice tributario relativamente alla domanda di rimborso della maggiore IVA pagata dall'utente di una fornitura di gas nei confronti della società erogatrice).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)