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Sez. L, Sentenza n. 14033 del 27/09/2002 (Rv. 557681 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE | Trattamenti di reversibilità derivanti da pensione di anzianità - Divieto di cumulo con le rendite vitalizie ex art. 1, comma quarantatreesimo, legge n. 335 del 1995 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557681-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE AI SUPERSTITI - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE

Il divieto di cumulo - stabilito dall'art. 1, comma 43, legge 8 agosto 1995, n. 335 - fra le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario di inabilità a carico dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la rendita vitalizia, liquidata per lo stesso evento invalidante a norma del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, non riguarda i trattamenti di reversibilità di anzianità, atteso che il riferimento del citato art. 1, comma quarantatreesimo, alle pensioni di reversibilità - il cui parametro di qualificazione (rapporto di famiglia o di convivenza con soggetto deceduto, titolare di trattamento previdenziale diretto) è autonomo e diverso da quello di altre prestazioni previdenziali - deve intendersi come fatto solo alla reversibilità originata dalla titolarità, da parte del dante causa, di un trattamento a carico dell'INPS derivante da infortunio o malattia professionale, che abbia altresì comportato l'attribuzione al medesimo di una rendita vitalizia a carico dell'INAIL; pertanto, poiché il decesso del titolare di pensione di anzianità non è evento invalidante, è da escludere che la pensione di reversibilità, avente origine in una pensione diretta di anzianità, rientri nell'ipotesi di divieto di cumulo delineata dalla indicata norma. Nè, essendo la pensione di anzianità estranea all'ambito di operatività del divieto di cumulo di cui all'art. 1, comma quarantatreesimo, rileva l'art. 73, comma primo, della legge n. 388 del 2000, il quale, per il futuro, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 2001, il divieto di cumulo non opera fra il trattamento di reversibilità a carico dell'A.G.O. invalidità, vecchiaia e superstiti nonché delle forme esclusive, esonerative e sostitutive della medesima e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 1 com. 43 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2000 num. 388 art. 73 com. 1, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)