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Sez. 3, Sentenza n. 539 del 27/01/1986 (Rv. 444132 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ROGATORIE CONSOLARI ED INTERNAZIONALI - NULLITÀ - DEDUZIONE NELLA PRIMA UDIENZA O DIFESA SUCCESSIVA ALLA ASSUNZIONE - NECESSITÀ - RICHIESTA DI RINVIO NELLA PRIMA UDIENZA PER ESAMINARE LA PROVA ASSUNTA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SANATORIA PER ACQUIESCENZA.*
Stato
decisa il 1986-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444132-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - IN GENERE - ROGATORIE CONSOLARI ED INTERNAZIONALI - NULLITÀ - DEDUZIONE NELLA PRIMA UDIENZA O DIFESA SUCCESSIVA ALLA ASSUNZIONE - NECESSITÀ - RICHIESTA DI RINVIO NELLA PRIMA UDIENZA PER ESAMINARE LA PROVA ASSUNTA - IRRILEVANZA AI FINI DELLA SANATORIA PER ACQUIESCENZA.*

Le nullità concernenti le rogatorie consolari ed internazionali, per essere state espletate tardivamente, hanno carattere relativo (versandosi in materia affidata alla disponibilità delle parti) e devono, pertanto, essere opposte nella prima udienza e difesa successiva all'atto di assunzione del mezzo istruttorio, od alla notizia di esso, rimanendo, in caso contrario, sanate per acquiescenza, senza che quest'ultima sia esclusa dalla circostanza che, a detta udienza, le parti abbiano chiesto un mero rinvio per esaminare la prova assunta, dovendo l'espressione "prima istanza", adoperata dall'art. 157 cod. proc. civ., intendersi in senso lato, comprensiva cioè di ogni richiesta di parte tendente ad ottenere dall'ufficio un provvedimento, anche meramente ordinatorio, volto a regolare lo svolgimento del processo. (Conf 2241/81, mass n 412970, sulla prima parte; (Conf 774/83, mass n 425519, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 204

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)