Sez. 1, Sentenza n. 7379 del 11/12/1986 (Rv. 449430 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITÀ PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA CONSULENZA - NECESSITÀ - UDIENZA DI MERO RINVIO - IRRILEVANZA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - NULLITÀ PER OMESSA COMUNICAZIONE ALLE PARTI DELL'INIZIO DELLE OPERAZIONI - ECCEZIONE RELATIVA - PROPOSIZIONE NELLA PRIMA UDIENZA SUCCESSIVA AL DEPOSITO DELLA CONSULENZA - NECESSITÀ - UDIENZA DI MERO RINVIO - IRRILEVANZA.*
La nullità della consulenza tecnica, per omissione della comunicazione alle parti dell'inizio delle operazioni può essere eccepita dopo la prima udienza successiva al deposito della consulenza stessa, ancorché in tale udienza sia stato richiesto e disposto un mero rinvio, in quanto l'art. 157 secondo comma cod. proc. civ., secondo il quale la parte interessata ha l'Onere di opporre la nullità (sanabile) nella prima istanza o difesa successiva, si riferisce a qualsiasi richiesta, ivi compresa quella rivolta a conseguire un semplice provvedimento ordinatorio. (V 539/86, mass n 444132, Cass; (V 2241/81, mass n 412970, Cass; (V 5908/81, mass n 416669, Cass; (Conf 774/83, mass n 425519, Cass).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)