Sez. 6, Sentenza n. 3559 del 29/09/2000 Cc. (dep. 22/11/2000) Rv. 217387 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA | Interrogatorio dell'indagato detenuto - Avviso al difensore a mezzo fax o con messaggio sulla segreteria telefonica - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - FORMA - CASI DI URGENZA
In tema di interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare, l'avviso al difensore del compimento dell'atto può essere dato anche via fax o a mezzo di messaggio registrato sulla segreteria telefonica, purché di esso rimanga prova, atteso che, in caso contrario, la tempestività dell'avviso (in virtù della quale il difensore è comunque posto in grado di chiedere un rinvio o nominare un sostituto) può presumersi solo allorché vi sia prova legale di essa attraverso il rispetto delle forme relative alla notificazione dell'atto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)