Sez. 3, Sentenza n. 24432 del 18/02/2016 Cc. (dep. 13/06/2016) Rv. 267151 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Richiesta di arichiviazione per infondatezza della notizia di reato - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 408, comma 3 bis, cod. proc. pen. - Configurabilità - Ragioni.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA
L'obbligo di notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa, previsto dall'art.408, comma terzo bis, cod. proc. pen. per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato, poiché tale obbligo attiene alle forme del procedimento da seguire per richiedere l'archiviazione in relazione al titolo di reato per cui si procede e prescinde dalla sussistenza o meno di esso. (Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., in cui la stessa persona offesa aveva negato di aver subito violenza).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)