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Sez. U, Sentenza n. 10959 del 29/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 265894 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Notifica alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona ex art. 408, comma terzo - Bis, cod. proc. pen. - Obbligatorietà - Omissione - Conseguenza - Nullità del decreto di archiviazione - Ricorso per cassazione.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265894-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

L'obbligo dell'avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con violenza alla persona, previsto dall'art. 408, comma 3-bis cod. proc. pen., prescinde da ogni eventuale richiesta dell'interessato, con la conseguenza che la sua omissione, determinando la violazione del contraddittorio, è causa di nullità, ex art. 127, comma quinto, cod. proc. pen., del decreto di archiviazione emesso "de plano", impugnabile con ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 n. 3, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST., Legge 15/10/2013 num. 199

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)