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Sez. 5, Sentenza n. 40285 del 10/05/2017 Cc. (dep. 05/09/2017) Rv. 271007 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA | Delitti commessi con violenza alla persona - Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato - Notifica dell'avviso ex art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen. - Obbligo - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271007-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - NOTIFICA ALLA PERSONA OFFESA

L'obbligo da parte del pubblico ministero di notificare alla persona offesa l'avviso della richiesta di archiviazione, previsto dall'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., per i delitti commessi con violenza alla persona, sussiste anche nel caso in cui la richiesta sia basata sull'infondatezza della notizia di reato. (Fattispecie in tema di procedimento iscritto per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 586

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)