diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 10959 del 29/01/2016 Cc. (dep. 16/03/2016) Rv. 265893 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di notifica alla persona offesa ex art. 408, comma terzo - Bis, cod. proc. pen. - Reati di atti persecutori e maltrattamenti - Configurabilità - Ragioni - Delitti commessi con violenza alla persona - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265893-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE

La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso della richiesta di archiviazione alla persona offesa dei delitti commessi con "violenza alla persona", è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti contro familiari e conviventi, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., in quanto l'espressione "violenza alla persona" deve essere intesa alla luce del concetto di "violenza di genere", risultante dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 3 n. 2, Cod. Pen. art. 572 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 25/10/2007, Tratt. Internaz. 11/05/2011, Direttive del Consiglio CEE 05/04/2011 num. 36, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2012 num. 29, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 24 art. 1, Decreto Legisl. 11/02/2015 num. 9 art. 1, Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212, Legge 27/06/2013 num. 77, Legge 15/10/2013 num. 199, Decreto Legge 23/02/2009 num. 7, Decreto Legge 14/08/2013 num. 93 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)