Sez. U, Ordinanza n. 1478 del 27/01/2004 (Rv. 569745 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Impiego pubblico privatizzato - Riparto della giurisdizione - Criteri - Giurisdizione tendenzialmente esclusiva dell'AGO - Controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti della p.a. - Riserva al giudice amministrativo - Ambito della eccezione - Conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario - Controversia relativa - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
In tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro e il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel quarto comma del citato art. 68 (ora art. 63), concerne esclusivamente le procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto con la pubblica amministrazione. Pertanto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia concernente il provvedimento di conferimento dell'incarico di dirigente di secondo livello del ruolo sanitario "ex" art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dovendosi escludere che la procedura per il conferimento di detto incarico abbia natura di procedura concorsuale per il solo fatto che ad essa sono ammessi anche soggetti estranei al S.S.N., e soggetti che, seppure medici del servizio sanitario, sono legati comunque con rapporto di lavoro ad enti diversi rispetto a quello che indice la procedura. Ed infatti, nella disciplina per il conferimento dell'incarico di dirigente medico del secondo livello non è presente alcun elemento idoneo a ricondurre la stessa ad una procedura concorsuale, ancorché atipica, atteso che la commissione si limita - dopo le modifiche apportate all'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 dal D.Lgs. n. 517 del 1993 - alla verifica dei requisiti di idoneità dei candidati alla copertura dell'incarico, in esito ad un colloquio ed alla valutazione dei "curricula", senza attribuire punteggi e senza formare una graduatoria, ma semplicemente predisponendo un elenco di candidati, tutti idonei perché in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge e delle capacità manageriali richieste in relazione alla natura dell'incarico da conferire, elenco che viene sottoposto al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, il quale, nell'ambito dei nominativi indicati dalla commissione, conferisce l'incarico sulla base di una scelta di carattere essenzialmente fiduciario, affidata alla sua responsabilità manageriale (art. 3, comma primo quater, D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modifiche). Nè può attribuirsi rilievo, ai fini del riconoscimento della natura concorsuale della procedura di cui si tratta, la circostanza che del conferimento dell'incarico debba essere dato preventivo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, avendo detto avviso la sola funzione di ampliare il campo dei soggetti tra i quali il Direttore Sanitario deve operare la scelta.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 15 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)