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Sez. 1, Sentenza n. 5129 del 20/10/1998 Cc. (dep. 23/11/1998) Rv. 211766 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA | Tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere - Sopravvenienza di programma di recupero concordato con la struttura pubblica - Fatto nuovo suscettibile di incidere sulla permanenza o meno delle esigenze cautelari - È tale.
Stato
decisa il 1998-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211766-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - REVOCA

La sopravvenienza di un programma di recupero concordato con la struttura pubblica da soggetto tossicodipendente sottoposto a custodia cautelare in carcere va considerata come fatto suscettibile di dar luogo - unitamente a tutti gli altri elementi già considerati in precedenti provvedimenti in materia "de libertate" - a rivalutazione globale della permanenza o meno delle esigenze cautelari, ai fini della revoca o della sostituzione di detta misura; e ciò indipendentemente dall'ostatività del titolo del reato all'applicazione della specifica disciplina dettata, in materia di revoca della custodia cautelare, nei confronti di tossicodipendenti o alcooldipendenti che intendano sottoporsi a un programma di recupero, dall'art.89, comma secondo, del T.U. sugli stupefacenti approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n.309.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 89 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)