Sez. L, Sentenza n. 2817 del 04/05/1985 (Rv. 440579 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ ASSOLUTA TEMPORANEA - REGIME PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1982 N. 251 - PROPRIETARI, MEZZADRI, AFFITTUARI, LORO CONIUGI E FIGLI, ANCHE NATURALI ED ADOTTIVI, CHE PRESTANO OPERA NORMALE ABITUALE NELLE RISPETTIVE AZIENDE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - AGRICOLTURA - INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ ASSOLUTA TEMPORANEA - REGIME PRECEDENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1982 N. 251 - PROPRIETARI, MEZZADRI, AFFITTUARI, LORO CONIUGI E FIGLI, ANCHE NATURALI ED ADOTTIVI, CHE PRESTANO OPERA NORMALE ABITUALE NELLE RISPETTIVE AZIENDE - DIRITTO ALL'INDENNITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai sensi dell'art. 213, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sia nel testo originario che in quello risultante dall'art. 1 della legge 16 febbraio 1977 n. 37, il diritto all'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta derivante da infortunio in agricoltura, mentre è previsto per i lavoratori indicati nelle lettere a) e C) dell'art. 205 del d.P.R. citato, cioè per i lavoratori fissi o avventizi e per i sovrastanti ai lavori di aziende agricole o forestali, è invece escluso per i lavoratori contemplati nella lettera b) dello stesso articolo, ossia per i proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali e adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende. Conseguentemente, tali lavoratori, nel periodo anteriore all'eliminazione dell'esclusione predetta (che è venuta meno, con decorrenza dall'1 gennaio 1982, in virtù della norma avente carattere innovativo dell'art. 4 della legge 10 gennaio 1982 n. 251), non hanno diritto neppure al beneficio integrativo (correlato all'indennità per inabilità temporanea assoluta) previsto dal secondo comma dell'art. 89 del d.P.R. del 1965. (V 6680/83, mass n 431402; (V 6391/82, mass n 424014).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 89 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 213 CORTE COST., Legge 16/02/1977 num. 37 art. 1, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 4, Legge 10/05/1982 num. 251 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)