Sez. 3, Sentenza n. 1870 del 14/06/1972 (Rv. 358904 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO - MODALITA - CONDIZIONI - INDENNIZZO ALL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO - MODALITA - CONDIZIONI - INDENNIZZO ALL'APPALTATORE.*
Sia nel contratto di appalto, che in quello d'opera, la legge accorda al committente il rimedio del recesso unilaterale, ossia il diritto potestativo di risolvere il contratto unilateralmente. Tale diritto puo essere fatto valere senza darne giustificazione alcuna e senza necessita di accettazione dell'altro contraente, trattandosi di recesso ad nutum, che si perfeziona con la notizia datane all'appaltatore e al prestatore d'opera, e che puo essere esercitato in qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, e, quindi, sia quando le opere non abbiano avuto ancora inizio, sia nel corso della loro esecuzione, sia in epoca prossima al loro compimento. L'unica condizione imposta al committente e di ritenere indenne l'altra parte delle 'spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagnò. (V 2484'67, mass n 329789).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2227, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)