Sez. 3, Sentenza n. 2484 del 16/10/1967 (Rv. 329789 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO - DEL COMMITTENTE - LICEITA - CONDIZIONI - AMMONTARE DELLO INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO - DEL COMMITTENTE - LICEITA - CONDIZIONI - AMMONTARE DELLO INDENNIZZO DOVUTO ALL'APPALTATORE.*
Il committente, recedendo dal contratto di appalto, esercita una facolta attribuitagli dall'ordinamento giuridico e quindi non commette alcun illecito. Si tratta di una facolta legittima- configurabile giuridicamente come il diritto potestativo di risolvere ex uno latere il contratto senza necessita di giustificazione alcuna, anche nel caso che se ne sia iniziata l'esecuzione, in eccezione ai principi stabiliti dagli artt.1372 e 1373 cod.civ. - il cui Esercizio e rimesso alla mera volonta della parte, con l'unica condizione di -tenere indenne- l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. Il fatto che il danno tragga origine dall'Esercizio di una facolta legittima non importa che la relativa indennita non possa essere determinata con gli stessi criteri previsti dalla legge per la liquidazione di ogni altro danno cagionato a terzi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1373, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)