Sez. 2, Sentenza n. 5237 del 29/07/1983 (Rv. 430114 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - AMMISSIBILITÀ - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - SUPERFLUITÀ.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO PER INADEMPIMENTO DELL'APPALTATORE - AMMISSIBILITÀ - IMPORTANZA E GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO - SUPERFLUITÀ.*
Il recesso del committente dal contratto di appalto, secondo la previsione dell'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato in qualunque momento posteriore alla conclusione del contratto e può essere giustificato anche dalla sfiducia verso l'appaltatore per fatti di inadempimento. In tale ipotesi, pertanto, il contratto si scioglie per l'iniziativa unilaterale del committente, e resta superflua ogni indagine sulla importanza e gravità dello inadempimento, rilevante solo nel diverso caso in cui il committente medesimo avesse seguito la diversa strada (preclusa dall'intervenuto recesso) della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento. (V 4987/81, mass n 415772; (V 2055/80, mass n 405701; (V 1870/72, mass n 358904; (V 1766/59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)