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Sez. 2, Sentenza n. 1411 del 10/02/1987 (Rv. 450872 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO - MODALITÀ - CONDIZIONI - INDENNIZZO ALL'APPALTATORE - DISCIPLINA EX ART. 1661 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI DISDETTA DEL CONTRATTO COL QUALE ERA STATA AFFIDATA AD UN EDITORE LA STAMPA DI UNA RIVISTA IN DIECIMILA COPIE SETTIMANALI PER LA DURATA DI UN ANNO.*
Stato
decisa il 1987-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450872-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE - ESERCIZIO DEL RECESSO - MODALITÀ - CONDIZIONI - INDENNIZZO ALL'APPALTATORE - DISCIPLINA EX ART. 1661 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - FATTISPECIE IN TEMA DI DISDETTA DEL CONTRATTO COL QUALE ERA STATA AFFIDATA AD UN EDITORE LA STAMPA DI UNA RIVISTA IN DIECIMILA COPIE SETTIMANALI PER LA DURATA DI UN ANNO.*

In materia di appalto, allorquando il committente, anziché portare a compimento l'opera, sia pure difformemente dalla originaria previsione, abbia dato disdetta del contratto, lasciando l'opera stessa incompleta e sottraendo, così, all'appaltatore l'esecuzione della parte non ancora eseguita, non si configura l'ipotesi disciplinata dall'art. 1661 cod. civ. - che accorda al committente la facoltà di apportare variazioni, anche in meno, al progetto nei limiti di un sesto del prezzo complessivo convenuto -, vertendosi, invece, nella diversa ipotesi del recesso unilaterale che, secondo la disposizione dell'art. 1671 cod. civ., può essere esercitato "ad nutum" dal committente in un qualunque momento successivo alla conclusione del contratto e, quindi, anche nel corso dell'esecuzione dell'opera, con il correlativo Obbligo a suo carico di lasciare indenne l'appaltatore dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti e dal mancato guadagno. (nella specie, il committente, dopo aver affidato ad un editore la stampa di una rivista in diecimila copie settimanali per la durata di un anno, aveva disdetto il contratto nel corso di tale periodo. I giudici di appello, ritenendo ricorrere l'ipotesi dello art. 1661 cod. civ., avevano respinto la domanda di risarcimento del danno proposta dall'editore, decisione che la Corte di Cassazione ha annullato, enunciando il principio di cui alla massima). (V 5237/83, mass n 430114; (V 1870/72, mass n 358904; (V 2484/67, mass n 329789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1661, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2227

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)