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Sez. 1, Sentenza n. 8539 del 05/05/2004 (Rv. 572643 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Atto di appello - Violazione del termine per comparire - Mancata costituzione dell'appellato - Potere - dovere del giudice di disporre la rinnovazione della citazione - Conseguente sanatoria "ex tunc".
Stato
decisa il 2004-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572643-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

Qualora l'atto di appello indichi un termine per comparire inferiore a quello previsto dalla legge, in mancanza di costituzione dell'appellato il giudice deve ordinare la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio e tale rinnovazione opera la sanatoria della nullità con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civ., essendo la relativa norma compatibile con la disciplina del processo di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)