Sez. L, Sentenza n. 10755 del 11/05/2009 (Rv. 608327 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO | Natura negoziale - Esclusione - Natura di atto giuridico in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Consapevolezza dell'esistenza del debito e volontarietà - Necessità - Fattispecie relativa a circolare delle Ferrovie dello Stato in tema di compenso per lavoro straordinario.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO
Il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale, nè carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore. Ne consegue che non può costituire riconoscimento del debito la circolare delle Ferrovie dello Stato che, oltre a non provenire da chi ne abbia la rappresentanza esterna, sia rivolta, per il suo carattere di generalità alla platea dei lavoratori e, quindi, non riveli la piena e completa conoscenza o consapevolezza di ogni singolo e distinto rapporto con essi intercorrente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva riconosciuto valore interruttivo della prescrizione alle circolari della Direzione Generale del Servizio Personale, nella parte in cui assicuravano ai lavoratori la revisione dei compensi per lavoro straordinario, "non appena possibile" e ancorché "l'attuazione del disposto recato dal citato art. 37 della legge 42/1979 richiede l'emanazione di un apposito provvedimento che esula dalla competenza aziendale", come detto nella circolare ottobre 1980)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)