Sez. L, Sentenza n. 1837 del 02/02/2004 (Rv. 569818 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE | Fattispecie in tema di crediti dei dipendenti FFSS - Circolare di rassicurazioni delle Ferrovie - Atto idoneo a determinare la sospensione della prescrizione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE
È immune da vizi di motivazione la sentenza del giudice di merito che ha ritenuto prescritto il diritto di un dipendente delle Ferrovie dello Stato alla riliquidazione del compenso per lavoro straordinario per il periodo anteriore al quinquennio dalla notifica della sua diffida ad adempiere, non avendo riconosciuto natura di atto idoneo a sospendere il decorso della prescrizione, ex art. 2941 n.8 cod. civ., alle circolari emesse in data 15.10.1980 e 26. 5. 1987 dall'Ente, con le quali si precisava, tra l'altro, che "non hanno motivo di sussistere i manifestati timori circa la decorrenza della prescrizione", non potendo attribuirsi a tali circolari né la natura di riconoscimento di debito, posto che la rassicurazione data ai lavoratori non presupponeva logicamente la sussistenza del credito vantato ex adverso, né quella di rinuncia alla prescrizione, che sarebbe stata senza effetto in relazione a un credito all'epoca non ancora prescritto, né la natura di azione dolosa da parte del creditore, idonea a produrre l'effetto dell'occultamento del credito, che nella specie avrebbe dovuto concretarsi nella falsa prospettazione di fatti estintivi del credito, quali la prescrizione, sulla cui decorrenza o maturazione venivano invece date rassicurazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2941 n. 8, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)