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Sez. 1, Sentenza n. 3650 del 05/11/1968 (Rv. 336928 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE - INSUSSISTENZA - ANNOTAZIONE DELLE OPERAZIONI NEI LIBRI SOCIALI - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1968-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/336928-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - AMMINISTRAZIONE - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - OBBLIGO DI VERBALIZZAZIONE - INSUSSISTENZA - ANNOTAZIONE DELLE OPERAZIONI NEI LIBRI SOCIALI - SUFFICIENZA.*

Per le deliberazioni del consiglio di amministrazione delle societa per azioni la verbalizzazione ha funzione meramente certificativa e non assurge - a differenza di quanto stabilito dall'art. 2375 per le deliberazioni dell'assemblea dei soci - a requisito di validita. L'Obbligo della verbalizzazione non puo nemmeno farsi scaturire dallo art. 2421 cod.civ. in quanto l'Obbligo dell'imprenditore alla tenuta di alcuni libri non si riconnette mai ad una esigenza di Forma degli Atti di cui deve essere registrato il compimento. Il terzo che avanzi una pretesa in base ad una deliberazione che si assume adottata dagli amministratori deve fornire la prova che una manifestazione di volonta nel senso affermato sia stata adottata da parte di coloro che sono investiti del potere di deliberare in nome di essa. A tal fine, pur non essendo imposto l'Obbligo della verbalizzazione, e quanto meno necessario e sufficiente che dai libri sociali sia indicata l'operazione compiuta anche se essa non risulti da atto scritto. (Cfr. N. 1322-62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2375, Cod. Civ. art. 2388, Cod. Civ. art. 2421

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)