Sez. L, Sentenza n. 9728 del 29/09/1998 (Rv. 519247 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita I.N.A.I.L. per inabilità permanente - Decorrenza dal momento della manifestazione della malattia professionale - Presunzione di coincidenza con la presentazione della denuncia all'INAIL - Esclusione - Consapevolezza dell'assicurato - Necessità - Eventuale successivo superamento della soglia di indennizzabilità - Rilevanza - Consapevolezza dell'assicurato al riguardo - Necessità - Prescrizione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Prova delle circostanze rilevanti - Onere dell'INAIL - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del decreto del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza dell'esistenza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che può coincidere con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa). L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'Istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che, in relazione a malattia professionale consistente in neoplasia polmonare, ai fini della decorrenza della prescrizione, aveva dato rilievo non già all'epoca del superamento della soglia di indennizzabilità, ma al momento in cui l'assicurato, a seguito di un importante intervento chirurgico, aveva acquisito consapevolezza circa l'effettiva natura e portata della malattia).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)