Sez. L, Sentenza n. 9563 del 13/07/2001 (Rv. 548157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Del diritto alla rendita INAIL per inabilità permanente - Decorrenza dal momento della manifestazione della malattia professionale - Presunzione di coincidenza con la presentazione della denuncia all'INAIL - Esclusione - Consapevolezza dell'assicurato - Necessità - Eventuale successivo superamento della soglia di indennizzabilità - Rilevanza - Prescrizione - Eccezione in senso stretto - Configurabilità - Conseguenze - Onere della prova delle circostanze rilevanti - Spettanza all'INAIL.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità costituzionale dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il "dies a quo" per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'INAIL la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato in quello della manifestazione della malattia, come stabilito dall'art. 112 del d.P.R. citato, senza possibilità di utilizzare la "fictio", caducata per effetto della indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, della presunzione assoluta di verificazione della patologia nel giorno di presentazione della denuncia con certificato medico da parte dell'assicurato, ma collocando tale evento nel momento in cui uno o più fattori concorrenti diano certezza dello stato morboso e della sua normale conoscibilità da parte dell'assicurato (ciò che generalmente coincide con l'accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi della incapacità lavorativa); inoltre, nel caso in cui l'epoca del superamento della soglia minima di indennizzabilità della malattia sia posteriore rispetto a quella dell'effettiva manifestazione della malattia, solo da questo successivo momento può decorrere la prescrizione, in base a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 1969 con riferimento all'art. 112, primo comma, del medesimo d.P.R. n. 1124 del 1965. L'onere della prova dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, anche in riferimento all'elemento della conoscibilità da parte dell'assicurato del superamento della soglia di indennizzabilità della malattia professionale, è a carico dell'istituto assicuratore, costituendo la prescrizione oggetto di un'eccezione in senso tecnico.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)