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Sez. 4, Sentenza n. 30439 del 12/07/2005 Ud. (dep. 10/08/2005) Rv. 232022 - 01

PUBBLICO MINISTERO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario - Delega delle funzioni - Delega a soggetto non togato nell'ambito di procedimenti diversi da quelli per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio - Nullità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-07-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232022-01

PUBBLICO MINISTERO (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE

Il criterio della non delegabilità delle funzioni di P.M. a soggetti non togati nei procedimenti per reati diversi da quelli per i quali si procede con la citazione diretta a giudizio, stabilito dall'art. 72, ultimo comma, dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12), costituisce una prescrizione per i dirigenti degli uffici requirenti, relativa alla organizzazione del lavoro nelle Procure, ma non ha rilievo esterno all'ufficio e non incide sulla validità delle deleghe conferite e degli atti compiuti. Detta normativa, infatti, detta soltanto un criterio di massima al quale l'organo delegante deve attenersi compatibilmente con le inderogabili esigenze di funzionamento dell'ufficio, senza che l'apprezzamento di tali esigenze possa assumere rilievo esterno all'ufficio e dar luogo ad implicazioni sulla capacità della parte pubblica nel processo. (Da queste premesse, in un procedimento per omicidio colposo, la Corte ha escluso che potesse farsi discendere, dalla partecipazione al processo di un ufficiale di polizia giudiziaria, in qualità di delegato del procuratore della Repubblica, alcuna nullità degli atti processuali e della sentenza).

Riferimenti normativi: Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 162 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)