Sez. 6, Sentenza n. 2232 del 16/12/2010 Ud. (dep. 22/01/2011) Rv. 249199 - 01
PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Partecipazione al giudizio - Soggetto non togato - Delega del Procuratore della Repubblica - Procedimento non a citazione diretta - Nullità degli atti processuali o della sentenza - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE
La violazione del divieto della non delegabilità delle funzioni di pubblico ministero a soggetti non togati nei procedimenti diversi da quelli per cui si procede a citazione diretta non determina alcuna nullità degli atti processuali o della sentenza emessa a conclusione del grado di giudizio cui ha partecipato il soggetto non delegabile.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 550 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 162 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)