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Sez. 5, Sentenza n. 2273 del 06/02/2004 (Rv. 569920 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | IRPEG - Esenzione ex art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Requisito della "novità" dell'iniziativa produttiva - Portata - Interpretazione - Aumento della forza lavoro - Rilevanza non esaustiva - Avvenuto riconoscimento dell'esenzione ILOR - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569920-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell'esenzione dall'IRPEG ai sensi dell'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, come modificato dall'art. 14 della legge n. 64 del 1986, il prescritto requisito della "novità" dell'iniziativa produttiva - non desumibile dal già avvenuto riconoscimento dell'esenzione ai fini ILOR ex art. 101 del medesimo d.P.R., ma oggetto di autonomo accertamento - va inteso in chiave economica, sicché, nel caso in cui esso si colleghi alla trasformazione di una struttura produttiva preesistente, la sua ricorrenza va accertata con riguardo al coacervo di parametri che, in mancanza di tipizzazione contenuta nel testo normativo, sono riconducibili agli ordinari fattori riferibili alla nozione di azienda, i quali di norma concorrono alla produzione, incidendo sulla quantità e qualità delle strutture, sul livello professionale del personale dipendente, sull'incremento del reddito d'impresa ed, infine, sull'aumento della forza lavoro, con rilevanza preminente ma non esaustiva (come, invece, ritenuto nella specie dal giudice di merito, la cui indagine è rimasta circoscritta al solo parametro occupazionale, al quale è stata attribuita una valenza risolutiva che non trova riscontro normativo).

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)