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Sez. 5, Sentenza n. 1359 del 29/01/2003 (Rv. 560123 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione dall'IRPEG ex art. 14 della legge n. 64 del 1986 - Requisiti - Novità dell'iniziativa produttiva - Necessità - Trasformazione di società di persone (già in regime di esenzione dall'ILOR) in società di capitali - Sufficienza - Esclusione - Autonomo accertamento di detto requisito da parte del giudice di merito - Necessità - Momento di riferimento - Individuazione.
Stato
decisa il 2003-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560123-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento della riduzione alla metà dell'IRPEG, prevista dall'art. 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, poi divenuta esenzione totale ex art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64, non è sufficiente la trasformazione di una società di persone - già operante nei detti territori - in società di capitali, essendo indispensabile il concorrente requisito della novità dell'iniziativa produttiva. Quest'ultimo non è, a sua volta, desumibile dal già avvenuto riconoscimento dell'esenzione ai fini dell'ILOR (ex art. 101 del citato d.P.R. n. 218 del 1978), ma va autonomamente accertato dal giudice di merito, con riguardo al momento genetico della trasformazione societaria.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)