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Sez. 5, Sentenza n. 19510 del 29/09/2004 (Rv. 577408 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Esenzione decennale dall'IRPEG, ex artt. 105 del D.P.R. n. 218 del 1978 e 14 della legge n. 64 del 1986 - Requisiti - Costituzione di una nuova società - Necessità - Richiamo alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR, di cui agli artt. 101 e 102 del citato D.P.R. - Rilevanza - Esclusione - Sussistenza del requisito della novità dell'iniziativa produttiva in presenza di rilevante trasformazione di impresa preesistente - Sufficienza per la concessione del beneficio - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577408-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

In tema di agevolazioni tributarie, ai fini del riconoscimento dell'esenzione decennale dall'IRPEG per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, l'art. 105 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 (come modificato dall'art. 14 della legge 1 marzo 1986, n. 64), espressamente richiede il duplice requisito della nuova costituzione in forma societaria e della novità dell'iniziativa produttiva, senza che il richiamo operato dal primo comma della norma alla disciplina dell'esenzione dall'ILOR ("fermo restando il disposto degli artt. 101 e 102") - che prescinde dal presupposto della costituzione di una nuova società, oltre che della creazione di una nuova iniziativa produttiva - possa interpretarsi, anche in considerazione della natura eccezionale delle norme di esenzione, come rinvio ai meno rigorosi requisiti prescritti per quella diversa agevolazione (dovendo invece quel richiamo intendersi soltanto nel senso della compatibilità e della cumulabilità dei due benefici). Pertanto, anche nel caso in cui possa ritenersi sussistente il requisito della novità dell'iniziativa produttiva in presenza soltanto di una rilevante trasformazione di un'impresa produttiva preesistente - tale da incidere così significativamente sui livelli produttivi ed occupazionali da provocare risultati analoghi a quelli conseguenti all'avvio di una attività produttiva del tutto nuova -, è comunque necessario anche il concorrente requisito formale della costituzione di un nuovo soggetto in forma societaria.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)