Sez. 5, Sentenza n. 1165 del 22/01/2010 (Rv. 611636 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Investimenti nelle aree territoriali disagiate - Agevolazioni previste ai sensi dell'art. 8 della legge n. 388 del 2000 - Requisiti - Novità del bene strumentale acquisito - Nozione - Valutazione in termini economici e non materiali - Conseguenze - Riconoscimento del beneficio anche per l'acquisto di immobile preesistente - Possibilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni fiscali per le aree svantaggiate, l'art. 8 della legge n. 388 del 2000, nel riconoscere un credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali "nuovi", intende il requisito della novità in chiave economica, piuttosto che in termini materiali, in quanto l'obiettivo perseguito dalla norma è quello di incentivare, in determinate zone territoriali, le iniziative che apportino crescita della produzione e sviluppo economico. Ne deriva, quindi, che la predetta agevolazione può essere riconosciuta anche nel caso di acquisizione di un immobile preesistente, ben potendo, in astratto, configurarsi come investimento nuovo la radicale trasformazione di una struttura precedentemente utilizzata ad altri fini ed ormai dismessa, ed incombendo al soggetto che intende avvalersi del beneficio l'onere di fornire elementi sufficienti per valutare, nel caso concreto, la novità dell'acquisizione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)