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Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009 (Rv. 610254 - 01)

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Questione interpretativa di norme comunitarie - Esistenza di un precedente specifico della Corte di Giustizia CE - Conseguenze - Obbligo di rimessione degli atti - Esclusione - Fattispecie relativa all'interpretazione delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi.
Stato
decisa il 2009-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610254-01

COMUNITÀ EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'obbligo per il giudice nazionale di rimettere la causa alla Corte di Giustizia CE, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, viene meno quando non sussiste la necessità di una pronuncia pregiudiziale sulla normativa comunitaria, a causa dell'esistenza di un precedente specifico già deciso dalla Corte di Giustizia. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento all'istanza di rimessione alla Corte di Giustizia CE della questione relativa all'interpretazione delle direttive comunitarie concernenti l'obbligo di retribuire i medici specializzandi per l'attività formativa prestata presso le strutture ospedaliere delle università, già decisa con le sent. 25 febbraio 1999, in causa C-131/97, Carbonari, e 3 ottobre 2000, in causa C-371/97, Cozza).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)