Sez. 2, Sentenza n. 846 del 28/01/1997 (Rv. 502082 - 01)
LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO | Compensi - Tariffa - Interessi legali e rivalutazione su somme esposte in parcella non contestata - Contestazione - Conseguenze - Riconoscimento giudiziale del diritto a una parte delle somme indicate dal professionista nella parcella - Rivalutazione delle somme riconosciute - Ammissibilità.
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In tema di compenso professionale a consulente del lavoro, l'art. 15 del D.M. 30 marzo 1981 (recante approvazione della relativa tariffa) stabilendo il limite temporale di tre mesi decorso il quale, in caso di mancato integrale pagamento del dovuto ed in assenza di contestazioni sulla congruità della parcella inviata dal professionista, è consentita, la richiesta dell'interesse di mora al tasso legale e della rivalutazione monetaria, a norma della legge 533 del 1973 richiamata dallo stesso D.M., non esclude in caso di liquidazione parziale da parte del giudice della parcella medesima, a seguito di intervenute contestazioni sulla sua esattezza, il diritto del professionista alla rivalutazione dell'importo liquidatogli.
Riferimenti normativi: Legge 11/01/1979 num. 12 CORTE COST., DM Lavori pubblici 30/03/1981 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)