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Sez. 1, Sentenza n. 1780 del 25/03/1998 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210424 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, con obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Giudizio di convalida del relativo provvedimento - Elementi e criteri di valutazione.
Stato
decisa il 1998-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210424-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

L'autorità giudiziaria, nel decidere in ordine alla richiesta di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art.6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n.401, unitamente al divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, abbia imposto anche l'obbligo di presentazione in un ufficio o comando di polizia, può attenersi alle informazioni emergenti dal detto provvedimento e dalle relazioni di servizio cui in esso venga fatto riferimento, senza compiere attività istruttoria propria e senza essere in alcun modo tenuta ad applicare le regole di valutazione della prova dettate, per la sola materia penale, dall'art.192 c.p.p.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)