Sez. 1, Sentenza n. 284 del 20/01/1997 Cc. (dep. 09/04/1997) Rv. 207248 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Divieto di accesso disposto dal questore - Convalida del giudice - Valutazione della concreta pericolosità del soggetto - Necessità.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
In sede di convalida del provvedimento del questore di divieto di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche, assunto a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, l'autorità giudiziaria non può limitarsi a un mero controllo formale che svuoterebbe il suo intervento dei contenuti più pregnanti, ma deve accertare, in concreto e con riferimento all'attualità, se la pericolosità del soggetto sottoposto alla misura giustifichi e renda la misura stessa atta allo scopo di prevenzione voluto dal legislatore, verificando altresì, specialmente se non è intervenuta una condanna, la sussistenza di sufficienti elementi indiziari atti a corroborare l'attribuibilità al soggetto stesso della condotta pericolosa e penalmente rilevante che il questore ha addotto a fondamento della misura adottata. (In motivazione, la S.C. ha ritenuto che tale valutazione di pericolosità, pur non essendo espressamente prevista dalla legge, non è esclusa da essa, e che comunque non sarebbero consentite né una reintroduzione, nell'ordinamento, di ipotesi di pericolosità presunta, né un'assimilazione delle persone alle quali sono applicabili le misure interdittive previste dalla legge n. 401 del 1989 a quelle sospettate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, per le quali la pericolosità è desunta da quel solo sospetto).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Legge 24/02/1995 num. 45 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)