Sez. 1, Sentenza n. 3140 del 05/05/1997 Cc. (dep. 21/06/1997) Rv. 207849 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Divieto di accesso ai luoghi di loro svolgimento - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia - Convalida da parte del giudice - Motivazione adeguata - Necessità - Ratio - Fattispecie relativa a mancata indicazione delle competizioni in coincidenza delle quali doveva ottemperarsi all'obbligo di presentazione.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
La convalida, da parte del giudice per le indagini preliminari, del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia prescritto la comparizione personale in un ufficio o comando di polizia del soggetto nei cui confronti sia stato disposto il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche, deve essere, sia pur concisamente, motivata, non potendosi il giudice limitare ad una pura e semplice presa d'atto dell'esistenza dei presupposti che, ai sensi del comma primo del citato art. 6, consentono l'imposizione del divieto summenzionato; e ciò in quanto, a differenza di tale divieto (che incide soltanto sulla libertà di circolazione), l'obbligo di presentazione investe la libertà personale del soggetto interessato. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S. C. ha annullato con rinvio l'ordinanza di convalida di un provvedimento nel quale non erano in alcun modo indicati i criteri di individuazione delle competizioni agonistiche in coincidenza delle quali l'interessato doveva presentarsi all'ufficio di polizia).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)