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Sez. 6, Sentenza n. 1155 del 20/03/1996 Cc. (dep. 04/06/1996) Rv. 205661 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere | Obbligo di presentazione in Questura in occasione di manifestazioni sportive previsto dalla legge 13 dicembre 1989 n. 401 - Natura - Misura di prevenzione atipica - Applicabilità sul presupposto dell'accertamento della commissione di un reato - Necessità - Esclusione - Fissazione del termine massimo di durata - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205661-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere

Il divieto di partecipazione a manifestazioni sportive e l'obbligo di presentarsi in questura simultaneamente al loro inizio previsto dall'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 ha introdotto nell'ordinamento una misura di prevenzione, sia pure atipica, che presenta analogie con l'obbligo o il divieto di soggiorno previsti dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423. La misura di prevenzione in questione, che prescinde dall'avvenuto accertamento giudiziale della responsabilità, è caratterizzata dall'applicabilità a categorie di persone che versino in situazioni sintomatiche della loro pericolosità sociale, dall'attribuzione del potere di disporla al Questore, dall'obbligo di una, pur concisa, motivazione, dall'assoggettamento alla convalida dell'autorità giudiziaria (il G.I.P. presso la Pretura), da adottare con provvedimento "de plano". La misura tuttavia deve contenere il termine massimo di durata, che può essere fissato fino ad un anno. La mancanza di tale indicazione comporta l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di convalida.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)