Sez. 1, Sentenza n. 72 del 10/01/1986 (Rv. 443721 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO COSIDDETTO RISARCITORIO - COMPITI DEL GIUDICE IN RELAZIONE ALLA PREGRESSA SEPARAZIONE PERSONALE - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE IN APPLICAZIONE DEL CRITERIO COSIDDETTO RISARCITORIO - COMPITI DEL GIUDICE IN RELAZIONE ALLA PREGRESSA SEPARAZIONE PERSONALE - LIMITI.*
Ai fini della Determinazione dell'assegno di divorzio - allorché debba applicarsi il criterio cosiddetto risarcitorio, che attribuisce rilievo, agli effetti patrimoniali, alla responsabilità per il fallimento del matrimonio - il giudice, quando il divorzio sia stato chiesto sulla base della separazione personale, non può arrestarsi alla mera constatazione che quest'ultima sia stata dichiarata per colpa di uno o di entrambi i coniugi, ma deve accertare, in una prospettiva che comprende tutto l'arco della vita coniugale, le cause soprattutto della irreversibilità della disgregazione della comunione materiale e spirituale della famiglia, che costituisce il più diretto presupposto della pronuncia di divorzio. In tale indagine egli potrà avvalersi di ogni elemento della motivazione della precedente sentenza di separazione, in ordine all'impossibilità della ricostituzione del consorzio coniugale, ed anche, se necessario, del comportamento processuale tenuto dai coniugi: sotto questo ultimo profilo, prescindendo per altro da elementi (come l'iniziativa della separazione o la declinatoria dei tentativi di conciliazione in Sede presidenziale) che attengono all'Esercizio di legittima facoltà del coniuge. (V 4021/85, mass n 441544; (V 246/84, mass n 432508; (V Conf 7127/82, mass n 424792; (Conf 5447/81, mass n 416619.*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)