diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 94 del 13/01/1976 (Rv. 378720 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - FINALITA - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MIGLIORE ESERCIZIO DELLA POTESTA ORDINATORIA - MANCATO INVITO A COMPARIRE O MANCATE COMUNICAZIONI DEL DECRETO CHE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DEL DEBITORE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1976-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378720-01

ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - FINALITA - ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - MIGLIORE ESERCIZIO DELLA POTESTA ORDINATORIA - MANCATO INVITO A COMPARIRE O MANCATE COMUNICAZIONI DEL DECRETO CHE FISSA L'UDIENZA DI COMPARIZIONE DEL DEBITORE - CONSEGUENZE.*

Il processo esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e, quindi, la convocazione delle parti, che nel processo medesimo venga disposta dal giudice, quando la ritenga necessaria o quando la legge la prescriva, avviene non per costituire un formale contraddittorio ma soltanto per il migliore Esercizio della potesta ordinatoria, affidata al giudice stesso. Pertanto, qualora il giudice della esecuzione non disponga la comparizione del debitore, nei casi previsti dalla legge, ovvero non venga portato a conoscenza del debitore stesso il decreto con il quale sia stata fissata l'udienza per la sua comparizione, non si verifica una violazione del principio del contraddittorio, deducibile in ogni momento della procedura; detta omissione puo soltanto riflettersi sul successivo atto esecutivo, contro il quale il debitore, ove lo ritenga viziato, ma non per il solo fatto dell'omessa sua audizione, puo insorgere esclusivamente con opposizione agli Atti esecutivi, nei modi e nel termine di cui all'art 617 cod proc civ. (V 546/71, mass n 350238; 2865/69, mass n 342674).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 529, Cod. Proc. Civ. art. 530, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)