Sez. 3, Sentenza n. 2865 del 28/07/1969 (Rv. 342674 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO, SUCCESSIVO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DOGLIANZA PER L'OMESSA CONDIZIONE - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - AUDIZIONE DEGLI INTERESSATI - INOSSERVANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - ESCLUSIONE - PROVVEDIMENTO, SUCCESSIVO - IMPUGNABILITA CON L'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - DOGLIANZA PER L'OMESSA CONDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Il procedimento esecutivo ha carattere tipicamente unilaterale e pertanto non vi e violazione del principio del contraddittorio quando la comparizione del debitore, richiesta dalla legge, non sia stata disposta, ovvero quando del provvedimento di convocazione il debitore non abbia avuto legale conoscenza. Queste omissioni si riflettono, peraltro, sulla sorte dei singoli Atti esecutivi che seguono, avverso i quali il debitore puo proporre opposizione nelle forme e nei termini dell'art. 617 cod.proc.civ., qualora ritenga l'atto viziato o incongruo, ma non per il fatto dell'omessa audizione. (Conf. 1981-67, massima n.328990 761-67, massima n.326827).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 485, Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 559, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)