Sez. 1, Sentenza n. 5674 del 20/01/2006 Cc. (dep. 14/02/2006) Rv. 234057 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito in relazione alle spese del processo - Requisito della regolare condotta tenuta in istituto - Momento valutativo.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
È ammissibile l'istanza di rimessione del debito per le spese del processo, proposta da persona condannata all'ergastolo in disagiate condizioni economiche, in quanto il requisito della "regolare condotta" va valutato con riguardo al momento in cui è presentata l'istanza, sempre che si tratti di un periodo tale da consentire la valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, dell'ordinamento penitenziario.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)