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Sez. 1, Sentenza n. 31872 del 18/04/2007 Cc. (dep. 03/08/2007) Rv. 237967 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per le spese del processo e di mantenimento - Decisione sulla relativa domanda - Espiazione della pena o congruo periodo di espiazione - Condizione necessaria per la decisione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2007-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237967-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La decisione sulla domanda di rimessione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento non รจ condizionata all'avvenuta espiazione della pena detentiva o, comunque, al decorso di un congruo periodo di espiazione, dal momento che la legge non prevede termine alcuno per la proposizione della domanda da parte dell'interessato.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)