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Sez. 1, Sentenza n. 34618 del 22/01/2013 Cc. (dep. 09/08/2013) Rv. 257174 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito in relazione a spese processuali - Condizioni - Congruo periodo di espiazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-01-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257174-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La decisione sulla domanda di remissione del debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è condizionata all'espiazione di un congruo periodo di pena, tale da consentire una valutazione ai sensi dell'art. 30 ter, comma ottavo, ord. pen.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 212, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)