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Sez. 3, Sentenza n. 8074 del 04/06/2002 (Rv. 554859 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudizi avanti al giudice di pace - Sindacato in sede di legittimità - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2002-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554859-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Le cause di valore non eccedente i due milioni di lire devono essere decise dal giudice di pace secondo equità a norma dell'art.113 cod.proc.civ.. Tali decisioni sono impugnabili con ricorso per cassazione limitatamente agli "errores in procedendo" e, con riferimento agli "errores in iudicando" , limitatamente alle violazioni di norme costituzionali e comunitarie (ove siano di rango superiore a quelle ordinarie); possono altresì, essere impugnate per vizio di motivazione solo se questo si traduca in inesistenza, apparenza o perplessità della stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)