Sez. 3, Sentenza n. 3325 del 19/02/2004 (Rv. 570303 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Giudice di pace - Opposizione all'esecuzione - Ricorribilità in Cassazione - Limiti.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
Le sentenze pronunciate dal Giudice di Pace secondo equità, ai sensi dell'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., sono impugnabili in cassazione, oltre che per l'ipotesi di mera apparenza ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, con riferimento agli "errores in judicando", limitatamente alla violazione delle norme costituzionali e di quelle comunitarie, se di rango superiore a quelle ordinarie, nonché, quanto agli "errores in procedendo", per la violazione delle norme processuali, quali quelle che disciplinano il potere del giudice e lo svolgimento del processo dinanzi a lui e non quelle che riguardano il merito della causa. Di conseguenza, con riferimento all'ipotesi di opposizione all'esecuzione forzata, non rientra nella violazione di norme processuali la questione relativa all'esistenza di un titolo esecutivo ed, in particolare, all'autorizzazione della provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 cod. proc. civ., che disciplina i casi e i modi in cui il giudice richiesto dell'ingiunzione di pagamento ne può autorizzare l'esecuzione provvisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)