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Sez. 3, Sentenza n. 10494 del 01/06/2004 (Rv. 573325 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenze del giudice di pace - Sentenze pronunciate secondo equità - Nozione - Ricorribilità per cassazione - Sentenze rientranti nella sua competenza per valore e non secondo equità - Impugnabilità a mezzo di appello.
Stato
decisa il 2004-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573325-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ

Sono inappellabili, ed impugnabili con il solo mezzo del ricorso per cassazione, le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, per tali dovendosi intendere non solo le sentenze in cui il giudice di pace abbia in concreto, in base al disposto dell'art. 113 cod. proc. civ. pronunciato secondo equità, ma tutte quelle che, applicando le ordinarie regole che disciplinano la competenza per valore, non eccedano l'importo di 1032 euro e novantuno centesimi, mentre una domanda di valore indeterminato ed in relazione alla quale l'attore non abbia dichiarato, in modo inequivoco, di voler contenere il valore entro il limite sopra indicato, deve ritenersi proposta nei limiti della competenza per valore del giudice di pace - attualmente pari a 2582 euro e ventotto centesimi, salvo che per le cause di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore e dei natanti - e quindi il relativo ricorso per cassazione, ove proposto in luogo dell'appello, deve ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 16, Cod. Proc. Civ. art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)