Sez. L, Sentenza n. 1562 del 21/02/1985 (Rv. 439542 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOTTOPOSIZIONE DELL'INVALIDO AD UNA PROVA PRATICA DI IDONEITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - SOTTOPOSIZIONE DELL'INVALIDO AD UNA PROVA PRATICA DI IDONEITÀ - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - ESITO NEGATIVO DELLA PROVA - RIFIUTO DI ASSUNZIONE - LEGITTIMITÀ.*
Nei confronti dei lavoratori invalidi, avviati al lavoro obbligatoriamente ai sensi della legge n. 482 del 1968, trovano applicazione - per il principio di parità di trattamento degli stessi con gli altri lavoratori (art. 10 legge citata) - tutti gli istituti contrattuali e legali che disciplinano il rapporto, tra cui anche il cosiddetto patto di prova: di conseguenza deve ritenersi consentito al datore di lavoro di sottoporre l'invalido (al pari di qualsiasi altro nuovo lavoratore da assumere) ad una prova pratica di idoneità mediante un preventivo esperimento delle mansioni, cui lo stesso è destinato ad esser successivamente adibito, con l'unico limite che tale esperimento sia condotto senza tener conto della minorazione dell'invalido, e con l'ulteriore conseguenza che, se la prova d'idoneità - nel rispetto di tale limite - dia esito negativo, è legittimo il rifiuto del datore di lavoro di assumere l'invalido. (V 970/84, mass n 433164; (V 6166/81, mass n 416947; (V 1763/79, mass n 398123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)