Sez. L, Sentenza n. 6166 del 20/11/1981 (Rv. 416947 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - ESITO DELLA PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - IN GENERE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - PATTO DI PROVA - COMPATIBILITÀ - ESITO DELLA PROVA - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Il rapporto di lavoro subordinato instaurato a seguito della assunzione obbligatoria di un invalido ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 482 resta regolato, tranne che per i limiti delle prestazioni esigibili dal lavoratore in ragione del suo stato, dalla disciplina comune di ogni rapporto di lavoro ed è, in particolare, compatibile con un patto di prova, che ponga l'esito di questa - purché nella conduzione e nella valutazione della stessa si prescinda da ogni incidenza dello stato d'Invalidità - come condizione della definitiva stabilizzazione del rapporto. (Conf 68/81, mass n 410457; (Conf 4450/80, mass n 408327; (Conf 1036/80, mass n 404498; (Conf 1763/79, mass n 398123).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)