Sez. L, Sentenza n. 3236 del 28/06/1978 (Rv. 392682 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE - CRITERI - A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA.*
L'art 2120 cod civ, nel disporre che l'indennita di anzianita deve essere determinata in base all'ultima retribuzione ed in relazione alla categoria cui appartiene il lavoratore, non impone un criterio uniforme di proporzionalita aritmetica, nel senso, cioe, della moltiplicazione di un'unica e costante frazione della retribuzione finale per il numero complessivo degli anni di servizio, ma consente che le associazioni sindacali, in Sede di contrattazione collettiva (nella specie, art 11 del CCNL dell'8 gennaio 1970 per i dipendenti da aziende metalmeccaniche), prevedano un'indennita cosiddetta a scaglioni, differenziando la misura in cui l'ultima retribuzione deve essere presa a base del calcolo dell'indennita stessa, in relazione alle categorie nelle quali il lavoratore sia stato inquadrato durante il rapporto di lavoro. (Conf 2200/75, mass n 375987; (Conf 2823/74, mass n 371240; (Conf 2290/72, mass n 359639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)