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Sez. L, Sentenza n. 7105 del 20/07/1998 (Rv. 517358 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 2 agosto 1993 - Efficacia immediata e retroattiva nell'ordinamento nazionale - Conseguenze - Contratti con detti lettori - A tempo indeterminato - Limiti.
Stato
decisa il 1998-07-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517358-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

L'efficacia delle pronunce pregiudiziali della Corte di giustizia delle Comunità Europee va esaminata anche sotto il profilo del fattore tempo. Da questo punto di vista può affermarsi che dalla natura dichiarativa di tali sentenze discende l'efficacia retroattiva, sin dal momento dell'entrata in vigore delle norme interpretate. La retroattività significa che il diritto comunitario, così come interpretato dalla Corte suddetta, può essere applicato ad ogni rapporto giuridico già sorto, purché non esaurito. Ciò vale non soltanto per le pronunce rese in sede di interpretazione, ma anche per quelle in sede di apprezzamento di validità. Ne discende che per effetto delle sentenza della Corte di giustizia in data 2 agosto 1993, quale "ius superveniens", non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 28, comma terzo, del d.P.R 11 luglio 1980 n. 382 nella parte in cui non consente, in via generale, il protrarsi oltre l'anno accademico dei contratti stipulati dalle Università con i lettori di lingua straniera. Tali contratti devono essere, quindi, considerati a tutti gli effetti a tempo indeterminato, salvo che non risulti, nei singoli casi, l'esistenza di esigenze specifiche dell'insegnamento.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)