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Sez. L, Sentenza n. 5980 del 16/06/1999 (Rv. 527587 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE | Lettori di lingua straniera - Termine apposto ai rapporti di lavoro ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980 - Illegittimità per contrasto con la normativa comunitaria - Limiti - Scadenza del termine prima della sentenza della Corte di giustizia in materia - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1999-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527587-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - PROFESSORI UNIVERSITARI - IN GENERE

I termini apposti da un'Università ai rapporti di lavoro con i lettori di lingua straniera in base all'art. 28, terzo comma, del d.P.R. n. 382 del 1980 devono ritenersi illegittimi - a meno che il termine non sia giustificato da una concreta esigenza temporanea (che nel processo deve costituire oggetto di un'eccezione da parte dell'Università) -, per il contrasto della citata disposizione con l'art. 48 n. 2 del Trattato istitutivo della Comunità europea risultante dalla sentenza della Corte di giustizia comunitaria del 2 agosto 1993, n. C-259/91, anche se i medesimi termini sono scaduti prima dell'emanazione di questa sentenza, alla quale deve attribuirsi un'efficacia retroattiva, né i rapporti in questione possono ritenersi "esauriti" - e quindi non toccati da tale pronuncia - in base all'indicato elemento temporale, data la qualificabilità come apparenti dei termini in questione, stante la loro illegittimità.

Riferimenti normativi: DPR 11/07/1980 num. 382 art. 28 CORTE COST., Decreto Legge 21/04/1995 num. 120 CORTE COST., Legge 21/06/1995 num. 236 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)