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Sez. L, Sentenza n. 12151 del 19/08/2003 (Rv. 565989 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Condizioni - Portata - Distinzione tra contribuzione versata e figurativa - Previsione espressa - Insussistenza - Desumibilità in via d'interpretazione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565989-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art. 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 (come modificato dall'art. 11, comma decimo, legge n. 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 citato, del precedente regime se più favorevole,- è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, senza che alcuna distinzione tra contributi effettivamente versati e contributi virtuali o figurativi risulti dalla detta norma espressamente posta, né, trattandosi di norma di deroga a disciplina generale, possa da essa desumersi in via d'interpretazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)