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Sez. L, Sentenza n. 10709 del 22/07/2002 (Rv. 556079 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE | Disciplina ex art 10, comma ottavo, D.Lgs. n. 503 del 1992 - Applicabilità - Condizioni - Raggiungimento entro il 31 dicembre 1994 della contribuzione minima per la liquidazione della pensione - Necessità - Mutamento dopo tale data del regime pensionistico a seguito di ricongiunzione pressi l'INPDAI - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/556079-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - CUMULO CON LA RETRIBUZIONE

In materia di cumulo tra pensione di anzianità o vecchiaia e reddito da lavoro (dipendente o autonomo) l'applicabilità della norma transitoria di cui all'art 10, comma ottavo, D.Lgs. n.503 del 1992 (come modificato dall'art. 11 della legge 537 del 1993) - che consente il mantenimento, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n.503 citato, del precedente regime se più favorevole, - è subordinata all'unica condizione di aver completato entro il 31 dicembre 1994 la contribuzione minima della pensione, senza che assumano rilievo altre circostanze come la successiva richiesta ed attribuzione di una pensione diversa (Inpdai) rispetto a quella (Inps) che era maturata al 31/12/1994.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 503 art. 10 com. 8 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST., Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)